Serie C/C: Giudice sportivo, sei calciatori squalificati per una giornata

Ufficiale la sconfitta a tavolino del Rieti con la Reggina

Serie C
20.11.2019 17:42


AMMENDE SOCIETÀ

€ 1.000,00 BARI perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 1.000,00 CATANIA perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo senza conseguenze; i medesimi accendevano un bengala che nella combustione, danneggiava un seggiolino del settore da loro occupato (r.proc.fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E AMMENDA € 500,00 
CACIOLI LUCA (BARI) per comportamento irriguardoso nei confronti della terna arbitrale (panchina aggiuntiva, r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E AMMENDA € 500,00 
SEPE PASQUALE (PICERNO) per comportamento non regolamentare e reiterate proteste durante la gara (r.A.A., panchina aggiuntiva).

CALCIATORI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA 

GATTO ALESSANDRO (BISCEGLIE)

BUCOLO ROSARIO ALESSAN (CATANIA)

DI PIAZZA MATTEO (CATANIA)

MATINO EMMANUELE (CAVESE)

PUGLIESE MARIO (VIBONESE)

BUBAS SERGIO NICOLAS (VIBONESE)

RIETI-REGGINA  

IL GIUDICE SPORTIVO OSSERVA - che la gara in oggetto non si è disputata per decisione del direttore di gara il quale, dopo aver constatato che il soggetto indicato come allenatore nella distinta presentata dalla società Rieti (signor Pezzotti Lorenzo) non risultava abilitato a ricoprire detta funzione né era provvisto di autorizzazione in deroga da parte della Lega, invitava la società Rieti a regolarizzare la propria distinta indicando un allenatore abilitato, - che trascorsi 45 minuti dall'orario di inizio di gara, a fronte della mancata regolarizzazione, l'arbitro non dava inizio alla gara

RILEVA - che appare comprovata la responsabilità della società Rieti che, con il suo comportamento omissivo, quale documentato dagli atti ufficiali, ha impedito la regolare effettuazione della gara; - che nella fattispecie, la società Rieti appare sanzionabile sia a norma del primo comma dell'art. 10 CGS, sia a norma del quarto comma del medesimo articolo, non essendosi la stessa presentata in campo (in condizioni idonee a disputare la gara) nei termini previsti dal regolamento

TANTO PREMESSO DELIBERA - di sanzionare la società RIETI con la perdita della gara in oggetto con il risultato di 0-3 - di infliggere alla medesima società l'ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

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