Serie D: Girone H, penalizzato il Manfredonia

Serie D
19.12.2017 16:16

Il Tribunale Nazionale Federale ha penalizzato con due punti in classifica il Manfredonia Calcio, da scontarsi nell'attuale campionato di Serie D. Inoltre ha inibito Antonio Sdanga - all'epoca presidente e legale del Manfredonia - per 4 mesi e 20 giorni e multato la società per 1600 euro. Le motivazioni sono presenti nel Comunicato Ufficiale n.34/TFN, con oggetto il "mancato adempimento all'obbligo di pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore del calciatore Sig. Antonio Gentile e di Euro 8.740,00 in favore del calciatore Sig. Tommaso Colombaretti". Sdanga, prima dell'inizio del dibattimento, presentò istanza di patteggiamento, vedendosi ridotta la sanzione iniziale di 7 mesi, a 4 mesi e 20 giorni. 

Questo l'intero contenuto riguardante i motivi della penalizzazione:

"É pacifico che la suddetta Società sia rimasta destinataria di due decisioni della Commissione Accordi Economici (CAE) della LND pubblicate sul C.U. n. 297 del 27.4.2017, distinte dai prot. 164 e 165 con le quali in accoglimento dei reclami proposti dai calciatori Tommaso Colombaretti e Antonio Gentile veniva condannata a pagare agli stessi rispettivamente la somma di Euro 8.740,00= e di Euro 5.000,00=. Entrambe le decisioni venivano anche notificate alla Società mediante messaggio di posta elettronica certificata in pari data, senza che SSDSRL Manfredonia Calcio provvedesse ai pagamenti intimati. Contro tali decisioni non risulta che la Società abbia proposto impugnazioni al TFN- Sezione Vertenze Economiche. Divenute definitive le suddette due decisioni, SSDSRL Manfredonia Calcio, in adempimento al disposto dell'art. 94 ter, commi 11 NOIF, avrebbe dovuto provvedere ai singoli pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla loro comunicazione. Senonché, come segnalato dalla segreteria LND-Dipartimento Interregionale con nota del 6.6.2017, il sodalizio non ha affatto adempiuto agli stessi. Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, c. 9°, CGS, appositamente richiamate nel citato art. 94 ter NOIF in forza del quale la Società è passibile da uno a più punti di penalizzazione ed i dirigenti sono passibili dell'inibizione della durata non inferire a mesi sei. Fermi gli effetti del suddetto patteggiamento del legale rappresentante, alla Società SSDSRL Manfredonia Calcio, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del signora Antonio Sdanga, va applicata la sanzione minima di un di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, aumentata da un secondo punto un ragione della duplicità degli inadempimenti e così di complessivi due punti di penalizzazione. A tale sanzione, in via cumulativa, come usuale, quale ulteriore deterrente nei confronti delle suddette inadempienze, va aggiunta anche quella dell'ammenda di Euro 1.600,00". 

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