Taranto: Inibizione di 2 mesi e multa per Elisabetta Zelatore

TARANTO
Redazione
21.08.2017 12:17

Due mesi di inibizione e € 3.334,00 di ammenda per Elisabetta Zelatore, presidente del Taranto (squadra retrocessa dalla Lega Pro in Serie D nell'ultimo campionato), quattro mesi di inibizione e € 2.000,00 di ammenda per Michele Mazzariello, Delegato ai rapporti con la tifoseria - SLO del club pugliese, ed € 6.000 di ammenda per la società rossoblù: queste le decisioni adottate in relazione al patteggiamento richiesto dagli stessi protagonisti della vicenda, e vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport e la prestazione del consenso da parte della Procura Federale.

Contro gli stessi erano stati aperti tre distinti procedimenti: per Elisabetta Zelatore "in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto nel pur legittimo diritto di critica, diramava in data 19 marzo 2017 un comunicato stampa contenente accuse ed apprezzamenti duri nei confronti dei propri atleti che determinavano una forte tensione tra squadra e tifoseria culminata con l’aggressione perpetrata all’interno dello stadio “E. Iacovone” in data 22 marzo 2017, nonché in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver posto in essere quale datore di lavoro ogni cautela al fine di evitare l’aggressione avvenuta all’interno dello stadio “E. Iacovone” in data 22 marzo 2017"; per Michele Mazzariello "in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare l’aggressione perpetrata ai danni dei calciatori della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. nel corso dell’allenamento pomeridiano del 22 marzo 2017"; per la società Taranto F.C. 1927 S.R.L. "per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Presidente ed al proprio tesserato, nonché della violazione dell’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva".

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