Grottaglie: Rischio assembramenti, nuova ordinanza del sindaco

Vietata vendita bevande d’asporto dopo le 22.00 fino al 15 giugno

CRONACA
Iv.
29.05.2020 16:44


Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, tra l’altro dispone, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19; Visti i D.P.C.M. del 01 – 04 – 08 – 09 – 11 – 22 marzo 2020, del 01 – 10 e 26 aprile 2020; Visto l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 226 del 07 maggio 2020; Visto il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020; Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020; Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17 maggio 2020; Viste le Ordinanze Sindacali n. 70 del 15/05/2020, n. 71 del 18/05/2020 e n. 74 del 21/05/2020 recanti, tra gli altri, la regolazione delle attività commerciali alla luce del D.P.C.M. del 17/05/2020 e delle Linee Guida allegate all’Ordinaza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17 maggio 2020; Rilevato che, sulla base di quanto verificato nel primo periodo di riavvio delle attività commerciali si impone l’adozione di ulteriori misure, anche in seguito ai recenti episodi di affollamento verificatisi nei pressi di molti esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con l’obiettivo di garantire, temporaneamnte, in considerazione dell’evolversi della diffusuione epidemiologica del virus Covid-19, un maggior presidio dei settori in cui è più alto il rischio di concentrazione delle persone; Dato atto che a tale scopo è stato attivato in data 28 maggio 2020 un tavolo di confronto con gli esercenti dei Pubblici Esercizi di questo Comune al fine di ribadire e far osservare le prescrizioni previste con D.P.C.M. del 17/05/2020 e con le Linee Guida allegate alla Ordinaza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17 maggio 2020 ; Per tutto quanto richiamato e considerato; Visto l’art. 50 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000,

ORDINA

di stabilire, con effetto immediato e sino al 15/06/2020, salvo successive revoche o rinnovi in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19:

a) nei giorni feriali e festivi, a partire dalle ore 22,00 e sino alle ore 07,00, il divieto posto a carico degli esercizi di cui all’art. 1 lett. ee) del D.P.C.M. del 17/05/2020 (servizi di ristorazione, tra cui “bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie” e, più in generale, di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i distributori automatici, di vendita di bevande per asporto, sia in forma fissa che in forma ambulante, rimanendo, invece, consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande:

– solo all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa;

– e all’esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo;

b) nei giorni feriali e festivi, a partire dalle ore 22,00 fino alle ore 07,00, il divieto di consumare bevande su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Visto che in data 29/05/2020 il Sindaco unitamente al Comando di Polizia Locale ha verificato:

– la generale inottemperanza da parte degli esercenti del commercio alimentare ambulante della inosservanza delle misure igienico sanitarie ed in particolare il posizionamento sul marciapiede pubblico di cassette contenenti alimenti offerte alla vendita;

– la generale inosservanza da parte dei titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, dell’obbligo di esercitare l’attività in forma ambulante. E’ stato verificato, infatti, che i suddetti commercianti stazionano in maniera permanente, anche in assenza di clientela, su spazi di area pubblica arbitrariamente scelti in quanto non inseriti nei vigenti strumenti di programmazione commerciale comunale.

Considerata la impossibilità di assicurare un costante controllo quotidiano che garantisca il rispetto delle norme igienico sanitarie e della normativa di settore

ORDINA

con effetto immediato, la sospensione del commercio su area pubblica in forma itinerantesu tutto il territorio comunale sino al 31/12/2020 e comunque sino alla scadenza del termine dello stato di emergenza da Covid-19.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie e trasmessa per opportuna conoscenza a:

  • Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;

  • Sig. Questore della provincia di Taranto;

  • Comando provinciale dei Carabinieri;

  • Comando provinciale della Guardia di Finanza

  • Presidente della Giunta Regionale;

  • Dirig. Servizio Regionale Protezione Civile;

DEMANDA

al Commissariato di P.S. di Grottaglie, alla Stazione Carabinieri di Grottaglie e al Comando di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali. Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovverio, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

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