Eccellenza campana: Tesseramenti, respinto ricorso del Faiano

Era identico a quelli presentati da Taranto e Team Altamura

Eccellenza
07.05.2021 21:34

Il giudice sportivo dell’Eccellenza campana ha respinto il ricorso presentato dal Faiano avverso la presunta posizione irregolare del calciatore Margiotta, che ha giocato per tre squadre nella stessa stagione senza mai transitare tra i professionisti. Il ricorso respinto è identico a quelli presentati da Taranto e Team Altamura (ben tre). Appellandosi all’articolo 49 GDS, il giudice sportivo ha giudicato regolare la posizione di Margiotta e della sua società. LA SENTENZA GARA DEL 28/4/2021 U.S. FAIANO 1965 – AGROPOLI Il GST, letto il preannunzio di reclamo ed il reclamo, ritualmente presentati nei termini dalla U.S. FAIANO, con il quale ultimo la predetta Società ha lamentato che la Società U.S. Agropoli ha fatto partecipare alla gara, US FAIANO / US AGROPOLI del 28.4.21, il calciatore Sig. Margiotta Vincenzo (nato il 5.11.81) in posizione irregolare agli effetti del tesseramento per essere stato tesserato in data 13.8.20 con la Virtus Cilento, in data 10.09.20 con la U.S. Agropoli, in data 29.3.21 con la SS Nola 1925 ed infine impiegato dalla U.S. Agropoli nella gara oggetto del reclamo, il tutto in contrasto alla limitazione stabilita dall’art. 95, comma 2 delle NOIF e per l’effetto “nel dichiararsi che la gara è stata disputata in F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 8/GST del 7 maggio 2021 Pagina 14 maniera irregolare in quanto il Margiotta non aveva titolo a partecipare per difetto di tesseramento, si chiedeva di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3″; rilevato che la Società reclamata faceva pervenire a questo Organo una memoria difensiva con la quale si eccepiva l’inammissibilità ed infondatezza dell’avverso ricorso e quindi con richiesta di rigetto dello stesso, il tutto per una falsa interpretazione dell’art. 95, comma 2, NOIF; – disposti ed effettuati i relativi accertamenti presso l’Ufficio Tesseramenti del C.R. Campania, è emerso che il calciatore Margiotta Vincenzo (nato il 5.11.81) per la stagione 2020/2021 è stato tesserato con la Polisportiva Virtus Cilento il 13.8.20; con la U.S. Agropoli il 10.9.20, con la S.S. Nola 1925 ed infine con U.S. Agropoli il 9.4.21 tutte Società appartenenti alla LND; – rilevata che è stata effettuata da parte della segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle Società ex art. 67 comma 6 CGS.; – rilevato che la Società U.S. AGROPOLI, a mezzo del proprio procuratore e difensore Avv. Gaetano Aita, giusta procura in calce alla memoria difensiva , notificava il 5.5.21 a questo Giudice una memoria con la quale, in accoglimento degli specifici motivi ivi addotti, chiedeva il rigetto del ricorso e l’omologa del risultato della gara. In primis questo Giudice ritiene la necessità di precisare, contrariamente a quanto affermato in ricorso che l’art. 95, 2^ comma, NOIF, pubblicato con C.U. n. 238/A il 26.6.20, così recita “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione“. Quindi l’ipotesi limitativa così come prevista dal predetto art. 95, 2^ comma, NOIF, non riguarda affatto il calciatore Margiotta che sebbene “non professionista”, non risulta tesserato con Società professionistiche ma al contrario solo con Società appartenenti alla L.N.D. e quindi il Margiotta poteva ed è stato regolarmente schierato in campo nella gara dalla Società U.S. Agropoli; inoltre, questo Giudice rileva che il ricorso, così come formulato, risulta inammissibile in quanto stilato in contrasto con il dettato sia dell’art. 49 CGS ove si legge “i ricorsi ed i reclami devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica” e sia dell’art. 67 CGS ove si legge ” che il ricorso deve contenere l’indicazione dell’oggetto, delle ragioni su cui è fondato”. Orbene dalla lettura del ricorso si rileva che la reclamante mentre eccepisce la violazione della U.S. Agropoli dell’art. 95, 2 comma, NOIF, poi nelle conclusioni chiede a questo Giudice di dichiarare che “la gara è stata disputata in modo irregolare dalla US Agropoli, in quanto il calciatore Margiotta Vincenzo non aveva titolo a partecipare in difetto di tesseramento. P.Q.M., questo GST, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R. Campania n. 86 del 30.04.21, pag. 705, così dispone: a) dichiara il ricorso proposto dalla U.S. FAIANO inammissibile e infondato nel merito e per l’effetto lo rigetta; b) conferma e per l’effetto omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1 / 2 in favore della in favore della U.S. AGROPOLI; c) dispone trattenersi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva. Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Maurizio La Duca. Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 7 maggio 2021. Il Segretario Andrea Vecchione. Il Presidente. Carmine Zigarelli

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