Brindisi: Ricorso Talsano, la decisione del giudice sportivo

Promozione
14.02.2018 18:51

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo- ritualmente notificato alla controparte - l'ASD TALSANO chiedeva di comminare alla società BRINDISI FOOTBALL CLUB la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0, per aver presuntivamente schierato due calciatori "Juniores" dal 38º al 45º del 2º tempo. L'organo giudicante ha verificato che la SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB ha consegnato all'Arbitro una distinta in cui alle ore 14,50 ha sostituito il tesserato n. 15 TAMBORRINO FRANCESCO (nato il 23.05.1986) con il tesserato MAZZA SAMUELE (nato il 18.06.1999), evidentemente non annotando tale modifica nella copia consegnata all'ASD TALSANO. Poiché al 38º del 2º tempo il tesserato BASSI GIANMARCO (19.11.1999) è stato sostituito dal n. 15 MAZZA SAMUELE (18.06.1999) non ha avuto luogo alcuna violazione delle disposizioni in materia di giocatori "Juniores".
Tanto premesso
DELIBERA
1) di rigettare il reclamo proposto dall'ASD TALSANO e di non addebitare la relativa tassa, stante l'inadempienza suindicata ascrivibile alla SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 - 4 in favore della SSD BRINDISI FOOTBALL CLUB.

Martina: Ecco De Tommaso e Gaveglia, ‘Coraggio e fiducia’
Casertana: Forte avvisa la Virtus, 'A Brindisi per fare punti'